FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

Agora Investments SGR aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito il "Fondo").

Si riporta l'Art. 3 dello Statuto del Fondo in materia di Indennizzi agli Investitori.

  1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti derivanti dalla prestazione dei "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e del "servizio accessorio" definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo dei soggetti medesimi.

  2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e del "servizio accessorio" definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti delle succursali dei soggetti aderenti al Fondo, insediate in Stati membri dell'Unione europea, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo dei soggetti medesimi.
    L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente "sistema di indennizzo" dello Stato membro ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un "sistema di indennizzo" ufficialmente riconosciuto nello Stato membro ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo è limitato all'importo previsto dal richiamato art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

  3. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e del "servizio accessorio" definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento indicate all'art. 2, comma 1, lett. b), aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti "sistemi di indennizzo", qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

  4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla prestazione dei "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e del "servizio accessorio" definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento e di società di gestione armonizzate, indicate all'art. 2, comma 2, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato membro di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

  5. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, derivanti dalla prestazione dei "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e del "servizio accessorio" definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, se i servizi siano stati prestati da soggetti autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.

  6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, derivanti dai "servizi e attività di investimento" definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e dal "servizio accessorio" definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del TUF, prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione o abilitazione, o la cessazione dell'adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5.
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